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Le vicende legali che hanno contrapposto il diritto nazionale a quello comunitario in tema di concessioni balneari, nonché le decisioni della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, hanno distolto l’attenzione sul tema degli indennizzi per i titolari di concessioni demaniali, nell’eventuale caso in cui siano sostituiti da altre imprese. Sussistendo la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di richiedere l’accertamento e la determinazione dell’indennizzo che dovrà essere corrisposto al concessionario uscente, occorre individuare gli strumenti adatti per la sua corretta quantificazione.

Le concessioni demaniali sono disciplinate dal codice della navigazione e rientrano nella più ampia materia dell’utilizzazione e gestione del demanio marittimo; la disciplina normativa che regola la materia è devoluta alle amministrazioni regionali. I beni appartenenti al cd. demanio marittimo sono definiti all’art. 822 del Codice civile e ulteriormente specificati all’art. 28 del Codice della navigazione, ai sensi del quale “fanno parte del demanio marittimo: il lido, la spiaggia, i porti, le rade; le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare; i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo”.

Dato che la UE ha diffidato il governo italiano con il procedere a bandi per l’assegnazione delle concessioni balneari, mi interessa far riferimento all’affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità. Inoltre, fino al riordino della disciplina statale in materia, deve essere prevista un’adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali attraverso la definizione di un equo indennizzo per il concessionario uscente da parte del subentrante in ragione del valore aziendale come attestato da una perizia giurata a cura e spese del concessionario uscente.