Omesso versamento di ritenute certificate
Rispetto al reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis D. Lgs. n. 74/2000), il D. Lgs. n. 87/2024, pur confermando la soglia di punibilità di 150.000 euro per ciascun periodo di imposta, introduce significative novità:
- il termine previsto per il versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti è individuato nel 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione del Modello 770;
- l’omesso versamento è punito sempre che il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali, ai sensi dell’art. 3 bis 18 dicembre 1997, n. 462;
- nel caso in cui il contribuente decada dal beneficio della rateazione, l’omesso versamento è punito solo se l’ammontare del debito residuo è superiore a 000 euro.
Omesso versamento dell’IVA
Con specifico riferimento al reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (art. 10 ter D. Lgs. n. 74/2000), il D.Lgs. n. 87/2024, pur confermando la soglia di punibilità di 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta, introduce le seguenti novità:
- il termine previsto per il versamento dell’IVA dovuta è individuato nel 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- l’omesso versamento è punito sempre che il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali, ai sensi dell’art. 3 bis 18 dicembre 1997, n. 462;
- nel caso in cui il contribuente decada dal beneficio della rateazione, l’omesso versamento è punito solo se l’ammontare del debito residuo è superiore a 000 euro.