E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2.03.2024 il D.L. 19/2024 con ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, tra cui i criteri del nuovo credito d’imposta per investimenti in transizione digitale ed energetica.

Questo piano sarà disponibile per tutte le imprese residenti sul territorio nazionale e per le organizzazioni stabili di soggetti non residenti, senza distinzione di forma giuridica, settore economico, dimensione o regime fiscale. Le imprese che effettuano nuovi investimenti nelle strutture produttive entro il 2024 e il 2025, nell’ambito di progetti innovativi che portano a una riduzione dei consumi energetici, potranno beneficiare di un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per tali investimenti, entro i limiti delle risorse disponibili e secondo le condizioni stabilite nel decreto. Per le imprese che ottengono il credito d’imposta, il beneficio sarà subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro specifiche per ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, che sono strumentali all’esercizio dell’impresa ed elencati negli allegati A e B alla L. 11.12.2016, n. 232, sono ammissibili per il credito d’imposta, a condizione che siano parte integrante del sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura e che portino complessivamente a una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva nazionale interessata dal progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, a una riduzione dei consumi energetici dei processi coinvolti nell’investimento non inferiore al 5%.
Inoltre, tra i beni inclusi nell’allegato B della L. 11.12.2016, n. 232, e specificamente previsti dal progetto di innovazione, rientrano anche i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che consentono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici, nonché l’efficienza energetica attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati provenienti anche dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding). Anche i software relativi alla gestione d’impresa sono agevolabili se acquistati insieme ai software, ai sistemi o alle piattaforme sopra menzionati.
All’interno dei progetti di innovazione che portano a una riduzione dei consumi energetici secondo le condizioni stabilite dal decreto, sono inoltre ammissibili:

  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse;
  • le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al 10% degli investimenti effettuati nei beni specificati e fino a un massimo di 300.000 euro.
Il credito d’imposta è concesso nella seguente misura:
  • fino al 45% del costo per la parte degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • fino al 25% del costo per la parte degli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • fino al 15% del costo per la parte degli investimenti oltre i 10 milioni di euro fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro all’anno per impresa beneficiaria.
Per accedere al beneficio, le imprese devono presentare la documentazione richiesta insieme a una comunicazione che descriva il progetto di investimento e il relativo costo.
Il beneficio è condizionato alla presentazione di certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Queste certificazioni attestano, sia preventivamente che successivamente all’investimento, la riduzione dei consumi energetici ottenibile attraverso gli investimenti previsti e l’effettiva realizzazione degli stessi.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, secondo le disposizioni legislative, entro il 31.12.2025. L’eventuale importo non utilizzato sarà riportato negli anni successivi per un massimo di 5 anni.

Il credito d’imposta può essere cumulato con altre agevolazioni che riguardano gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, considerando anche l’assenza di concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non superi il costo sostenuto.