Con le prossime assemblee, che saranno convocate per l’approvazione dei bilanci di esercizio 2023 (anno solare), si ripropone per le società a responsabilità limitata la questione relativa alla nomina dell’organo di controllo, nelle diverse forme alternative: sindaco unico/collegio sindacale (nel caso in cui lo statuto non disponga diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo) o revisore legale, secondo quanto stabilito dall’atto costitutivo in merito a competenze e poteri, compresa la revisione legale dei conti.

La nomina dell’organo è obbligatoria se la Srl:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Al contrario, la cessazione dell’obbligo di nomina si concretizza se per 3 esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei predetti limiti.
La verifica del superamento dei parametri dimensionali (attivo, ricavi, dipendenti) andrà eseguita sugli esercizi 2022 e 2023 e l’assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio 2023, nel caso vengano superati i limiti indicati dovrà provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo (unico o collegiale) o del revisore.

Note dolenti, invece, sono previste per quelle società che lo scorso anno, entro i 30 giorni dalla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, se tenute, non abbiano provveduto alla nomina dell’organo di controllo/revisore per come disposto dall’art. 2477 c.c. (ricordiamo che l’obbligo previsto dall’art. 379 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha trovato la sua prima applicazione nel 2023, con approvazione dei bilanci del 2022).
Per quelle società che non vi abbiano adempiuto si prospetta, infatti, l’attivazione dell’art. 2477, c. 5 c.c. il quale stabilisce che “alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese”. In tal caso sarà il Giudice a decidere, ove l’atto costitutivo non disponga in merito, quale tipo di organo di controllo nominare: sindaco unico/collegio sindacale o revisore, determinandone anche il compenso.
Oltre a ciò, restano eventualmente impregiudicate le sanzioni a carico degli amministratori ex art. 2631 c.c. (sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro), la denuncia ex art. 2409 c.c. e la revoca.