Entro il 29.02.2024 occorre versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel IV trimestre 2023. Non è previsto nessun accorpamento con versamenti di altri trimestri in caso di importi sotto una determinata soglia, come invece previsto per i primi 3 trimestri di ogni anno.
Il IV trimestre è a sé stante e va versato, a prescindere dall’importo del versamento, entro la fine del mese di febbraio dell’esercizio successivo.
Si riepilogano quindi le prossime scadenze:
  • IV trimestre 2023: entro il 29.02.2024;
  • I, II, III trimestre 2024, se di importo inferiore a 5.000 euro (soglia incrementata a decorrere dal 1.01.2023 dall’art. 3 D.L. 73/2022) entro il 30.11.2024 (ossia il 2.12.2024 dato che il 30 è sabato);
  • IV trimestre 2024: entro il 28.02.2025.
Dal 2024, con l’introduzione della fatturazione elettronica per la stragrande maggioranza di contribuenti forfetari e minimi, vi sarà un forte incremento di tale adempimento, poiché i forfetari non dovranno più apporre la marca da bollo cartacea che in precedenza (fino al 2023 – se nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000 euro) applicavano fisicamente alla fattura cartacea, bensì versare l’importo dell’imposta di bollo generatasi nel trimestre attraverso uno dei seguenti metodi:
  • modello F24;
  • pagamento diretto sul conto corrente indicato.
Per quanto riguarda il versamento dell’imposta di bollo, si ricorda che, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’art. 6 D.M. 17.06.2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” / Fatture elettroniche / Pagamento imposta di bollo, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).
I contribuenti possono indicare l’importo “suggerito” dall’Agenzia (sommando quindi Elenco A ed Elenco B) oppure modificarlo se lo ritengono errato (e quindi giustificarlo in caso di controllo).