Il IV trimestre è a sé stante e va versato, a prescindere dall’importo del versamento, entro la fine del mese di febbraio dell’esercizio successivo.
Si riepilogano quindi le prossime scadenze:
- IV trimestre 2023: entro il 29.02.2024;
- I, II, III trimestre 2024, se di importo inferiore a 5.000 euro (soglia incrementata a decorrere dal 1.01.2023 dall’art. 3 D.L. 73/2022) entro il 30.11.2024 (ossia il 2.12.2024 dato che il 30 è sabato);
- IV trimestre 2024: entro il 28.02.2025.
- modello F24;
- pagamento diretto sul conto corrente indicato.
L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” / Fatture elettroniche / Pagamento imposta di bollo, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).
I contribuenti possono indicare l’importo “suggerito” dall’Agenzia (sommando quindi Elenco A ed Elenco B) oppure modificarlo se lo ritengono errato (e quindi giustificarlo in caso di controllo).