Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

La L. 178/2020 ha riconosciuto un credito d’imposta nelle nuove misure stabilite, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020.

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta:

  • per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 0”, la durata dell’agevolazione è prorogata al 2025 e, per gli anni successivi al 2022, è progressivamente ridotta l’entità dell’agevolazione (dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024).

La proroga non interessa gli investimenti in beni strumentali “ordinari”, i cui meccanismi applicativi rimangono inalterati, con termine dell’agevolazione al 31.12.2022 (salvi gli acquisti “prenotati”, per i quali perdura fino al 30.06.2023).

Agevolazione dal 1.01.2022
                            Credito d’imposta per beni materiali “Industria 4.0” (allegato A L. 232/2016)           
Periodo Livello di spesa Credito d’imposta
 

 

Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.20221

Fino a 2,5 milioni 40% del costo
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni 20% del costo
Oltre 10 milioni (fino a 20 milioni massimo) 10% del costo
 

 

Dal 1.01.2023 e fino al 31.12.2025

Fino a 2,5 milioni 20% del costo
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni 10% del costo
Oltre 10 milioni (fino a 20 milioni massimo) 5% del costo
 Credito d’imposta per beni immateriali connessi a beni materiali “Industria 4.0” (allegato B L. 232/2016)                                                                                                        
Periodo Limite massimo di spese ammissibili Credito d’imposta
Dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2023 1 milione 20% del costo
Dal 1.01.2024 e fino al 31.12.2024 1 milione 15% del costo
Dal 1.01.2025 e fino al 31.12.2025 1 milione 10% del costo
 Credito d’imposta per beni strumentali ordinari (diversi da quelli indicati nell’allegato A o B L. 232/2016)                                                                                                                                           
Periodo Livello di spesa Credito d’imposta
 

Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.20222

•     2 milioni di euro per beni materiali

•     1 milione di euro per beni immateriali

Dal   1.01.2022    e    fino   al 31.12.20222
 

 

 

 

 

Note

1.  Per gli acquisti “prenotati” entro il 31.12.2021, consegnati entro il 30.06.2022, si applica la precedente misura, pari al 50%, 30% e 10% per i medesimi scaglioni di costo.

2.  Per gli acquisti “prenotati” entro il 31.12.2021, consegnati entro il 30.06.2022, si applica la precedete misura del 10% (15% per dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile).

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. In merito al divieto di cumulo dei fondi Pnrr (tra cui risulta il credito

d’imposta in oggetto) con risorse ordinarie da bilancio statale (divieto di doppio finanziamento), il Ministero dell’Economia (circolare 31.12.2021, n. 33) ha chiarito che il divieto riguarda le medesime parti di costo dell’investimento, mentre non si verifica se gli incentivi si applicano (senza sovrapporsi) a quote diverse del medesimo costo.

Credito d’imposta 2022 per ricerca, sviluppo e innovazione

Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai cc. da 199 a 206 L. 160/2019. La disposizione è stata rivista dalla legge di Bilancio 2022, che ha prorogato e rideterminato la misura del credito per i periodi di imposta successivi al 2022.

Tavola n. 1              Misure credito di imposta e limiti nei periodi di imposta
 

Agevolazione

2020 2021 2022 2023 2024 e 2025 Fino al 2031
 

%

Limite annuale  

%

Limite annuale  

%

Limite annuale  

%

Limite annuale  

%

Limite annuale  

%

Limite annuale
Ricerca e sviluppo 10 3 Milioni 20 4 Milioni 20 4 milioni 10 5 milioni 10 5 milioni 10 5 milioni
Innovazione tecnologica 6 1,5 Milioni 10 2 Milioni 10 2 milioni 10 2 milioni 5 2 milioni
Innovazione tecnologica con obiettivo 4.0  

10

 

1,5 Milioni

 

15

 

2 Milioni

 

15

 

2 milioni

 

10

 

4 milioni

 

5

 

4 milioni

 

Design e ideazione estetica  

6

 

1,5 Milioni

 

10

 

2 Milioni

 

10

 

2 milioni

 

10

 

2 milioni

 

5

 

2 milioni

 

OBBLIGHI
  • Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Mise entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante il modello allegato al D.M. 6.10.2021 da firmare digitalmente e inviare tramite Pec.
  • Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
  • Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’art 8 D. Lgs. 27.01.2010, n. 39.
  • Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando, comunque, i limiti massimi.
  • Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione
  • Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto, nonché controfirmata dal rap- presentante legale dell’impresa.
  • Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA
  • Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
  • Il credito d’imposta non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale:
  • dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a € 2000;
  • generale di compensazione nel mod. F24, pari a € 2.000.
CUMULABILITÀ
  • Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta
  • Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi ammissibili, entro i limiti del costo totale.
  • Al fine di evitare indebiti benefici dovuti al cumulo, la base di calcolo del credito, sulla quale si applicano le percentuali previste, è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili (dovrebbe essere compreso anche il nuovo patent box).

Nuova disciplina del patent box

L’art. 6 D.L. 146/2021 ha abrogato il regime del patent box contenuto nell’art. 1, cc. 37-45 L. 190/2014 e nell’art. 4 D.L. 34/2019, disciplinando una nuova regolamentazione. L’opzione per il nuovo regime, con durata di 5 periodi d’imposta e irrevocabile, è esercitabile dal periodo d’imposta 2021 solo se i beni citati sono utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento della propria attività d’impresa dagli stessi soggetti.

La legge di Bilancio 2022 ha apportato modifiche alla nuova disciplina, con effetto retroattivo, escludendo i marchi d’impresa, i processi e le formule, e restringendo l’applicazione a software protetto, brevetti industriali e disegni e modelli. Inoltre, ha elevato al 110% la maggiorazione fiscale riconosciuta sui relativi costi di ricerca e sviluppo. È inoltre abrogata la disposizione che non consentiva la cumulabilità del patent box nuovo con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per le stesse spese.

OPZIONE

Soggetti

I soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione del- le nuove disposizioni del patent box.

  • Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato possono esercitare l’opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali:
    • sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
    • lo scambio di informazioni sia effettivo.

Durata                  L’opzione ha durata per 5 periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

Rilevanza Irap

L’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta Irap.

Modalità                Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di esercizio dell’opzione.

OGGETTO

Tassazione           Costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati che esercitano l’opzione in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.

Sono maggiorati del 110% ai fini delle imposte sui redditi.

CONDIZIONE

Le disposizioni si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni citati.

APPLICAZIONE

  • Le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso al 10.2021 e ai successivi periodi d’imposta.
  • Le modifiche apportate dalla 234/2021 sono applicabili dal 31.12.2021, con effetto retroattivo sul periodo d’imposta in corso al 22.10.2021.

L’agevolazione può essere cumulata con il credito d’imposta R&S di cui all’art. 1, cc. 198 e seguenti L. 160/2019.