Ai sensi dell’art. 5-septies D.L. 146/2021, dal 1.01.2022 non è più possibile applicare il regime di non imponibilità Iva ai trasporti internazionali, quando i contratti sono realizzati da più vettori o da terzi subcontraenti, o comunque da soggetti ai
quali il trasporto sia sub-commesso dai vettori principali.
Il regime della non imponibilità Iva può essere riconosciuto solo ai committenti che rientrano in una delle seguenti categorie:
esportatori, titolari del regime di transito, importatori, destinatari dei beni, prestatori dei servizi di cui all’art. 9, c. 1, n. 4 D.P.R.
633/1972 (spedizionieri doganali). In pratica, ai committenti del trasporto internazionale che non rientrano in questo elenco (o
subcommittenti) deve essere applicata l’aliquota Iva 22%.
Lo studio rimane a disposizione per la valutazione dei casi concreti.