Per far fronte alla riduzione degli investimenti pubblicitari a causa della crisi Covid-19, la legge di Bilancio 2021 dà continuità al regime straordinario del bonus pubblicità previsto per il 2020 dal decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio, confermandolo anche per il 2021 e il 2022. Il bonus è rivolto a tutte le imprese, di qualsiasi dimensione e indipendentemente dalla natura giuridica, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali. Gli investimenti devono essere relativi a giornali editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione.
Per effetto delle novità previste dalla legge di Bilancio 2021, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha aggiornato modulo e istruzioni per la richiesta del bonus pubblicità.
Si prevede: un regime straordinario per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale; un regime ordinario, per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
In particolare, per gli anni 2021 e 2022, la legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 608 L. 30.12.2020, n. 178), nel modificare la norma istitutiva dell’agevolazione (art. 57-bis D.L. 50/2017), ha previsto che il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Solo per gli investimenti sulla “Stampa”, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui all’art. 57-bis, c. 1-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
La comunicazione di accesso al credito va presentata dal 1.03 al 31.03.2021.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro il 30.04.2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.
La presentazione della Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati dovrà invece essere presentata dal 1.01 al 31.01 dell’anno successivo.
Il bonus pubblicità prevede il divieto di cumulo con altre agevolazioni nazionali, regionali o Ue e l’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis