Negli ultimi anni la normativa in materia di trattamento dei dati personali è stata oggetto di un’importante Riforma.
Occorre preliminarmente precisare che, sebbene il mondo sportivo goda da sempre di agevolazioni e semplificazioni sotto vari profili, la disciplina sulla protezione e il trattamento dei dati personali in menzione è da sempre interamente applicabile al mondo sportivo e non sono previste deroghe o eccezioni.
Il primo importante intervento si rileva con riferimento alle norme concernenti il lavoro sportivo e alla necessità di un adeguamento delle disposizioni inerenti al trattamento dei dati dei lavoratori in generale rispetto a quelle concernenti la figura del lavoratore sportivo. A tal proposito, il D.Lgs. 36/2021 ha, infatti, appositamente previsto che: “norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate”.
Tale Decreto ribadisce, quindi, da un lato la piena applicabilità della disciplina concernente il trattamento dei dati personali e sottolinea, dall’altro, la necessità di provvedere a “norme più specifiche”, in questo caso con preciso riferimento alla disciplina introdotta relativamente al lavoro sportivo.
Le altre disposizioni introdotte dalla Riforma dello sport che hanno determinato un importante impatto in relazione al trattamento dei dati personali sono quelle concernenti le misure previste per il contrasto alla violenza di genere nello sport, di cui al D.Lgs. 39/2021, e quelle per la salute e sicurezza dei minori, di cui al D.Lgs. 36/2021.
Nel primo caso l’articolo 16, D.Lgs. 39/2021 ha individuato misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nello sport, introducendo l’obbligo per le associazioni e società sportive di adottare dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, nonché dei Codici di condotta, conformi alle Linee guida emanate, a tal fine, dalle FSN, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni di riferimento.
Per quanto concerne, invece, la figura del responsabile, con l’articolo 33, D.Lgs. 36/2021 era stata prevista l’introduzione di: “disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi”.
Successivamente, il Coni, con la delibera n. 255/2023, ha previsto l’obbligo per le associazioni e società sportive di nominare: “un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021”.
Le 2 figure, il responsabile della protezione dei minori da un lato e il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dall’altro, potranno anche coincidere, conferendo entrambi gli incarichi al medesimo soggetto che dovrà avere, conseguentemente, competenze idonee ad assolvere a entrambe le funzioni.
Misure analoghe a quelle sopra riportate sono state previste anche per le FSN, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite. Sebbene le disposizioni appena richiamate non contengano precise indicazioni concernenti gli aspetti legati al trattamento e alla protezione dei dati personali, l’introduzione delle misure ivi previste, ovvero l’adozione dei modelli e dei Codici di condotta e la nomina del/dei responsabile/i da parte degli organismi sportivi, avrà indubbiamente un notevole impatto in tal senso.
Per fare fronte agli obblighi introdotti dalla normativa richiamata e dalle disposizioni del Coni, infatti, gli organismi sportivi dovranno, innanzitutto, provvedere a una analisi dei fattori di rischio presenti al fine di individuare le misure di prevenzione e contrasto da adottare in relazione ad abusi, violenze e discriminazioni e, tra le misure previste a tal fine, molte avranno un notevole impatto in relazione al trattamento dei dati personali.
A titolo di esempio si segnala la previsione, nei Modelli, dell’obbligo di raccolta del certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 25-bis, D.P.R. 313/2002. La previsione legislativa concerne l’obbligo di richiedere tale certificato: “per il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.”
Nell’individuare le misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere da adottare al fine di adempiere agli obblighi sopra citati, l’adozione del certificato sopra indicato anche in situazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa in menzione rappresenta uno degli strumenti maggiormente utilizzati, determinando “l’effetto collaterale” di una maggiore mole di dati personali, concernente anche dati giudiziari, raccolti dagli organismi sportivi e relativamente ai quali occorrerà adottare adeguate misure di protezione.
Un altro esempio del notevole impatto che le disposizioni richiamate avranno in termini di adempimenti privacy concerne la gestione delle segnalazioni di abusi, violenze e discriminazioni. I modelli dovranno prevedere indicazioni circa i contenuti e le modalità di gestione delle segnalazioni. Tale attività dovrà essere affidata al responsabile menzionato in precedenza (che potrà anche avere funzione sia di responsabile della protezione dei minori sia di responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni), dovrà essere gestita nel rispetto delle modalità previste dai modelli e le informazioni potranno essere trasmesse all’organismo di affiliazione e alla procura ordinaria, a seconda delle circostanze. Appare evidente come, anche in questo caso, il corretto adempimento degli obblighi di legge sopra descritto non potrà prescindere da un’attenta analisi dei rischi inerenti il trattamento dei dati e dall’adozione di idonee misure a garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, tenuto anche conto che i dati trattati per l’assolvimento di tale funzione potranno anche ricadere nelle categorie “particolari” di dati personali (ad esempio, dati relativi a salute, vita sessuale, origine razziale etc.), per le quali il Regolamento europeo prevede una maggior
tutela, e che tali dati potranno essere anche trasferiti all’esterno del perimetro sociale (ad esempio, ai responsabili federali o alle procure ordinarie).