Gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali – che hanno usufruito del credito di imposta negli anni passati – devono essere monitorati, al fine di verificare l’eventuale perdita del beneficio.
Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione (per i beni non 4.0), ovvero a quello di avvenuta interconnessione (per i beni 4.0), i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta – eventualmente già utilizzato in compensazione – deve essere restituito dal soggetto, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano i suddetti eventi. Non viene meno l’agevolazione, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, avente caratteristiche tecnologiche analoghe (o superiori) a quelle previste dall’allegato A alla L. 232/2016;
b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione, secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, L. 232/2016.
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. Nel caso di furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa (o dall’esercizio dell’attività di arti e professioni) non comporta la rideterminazione dell’agevolazione, proprio perché trattasi di un evento indipendente dalla volontà del beneficiario.