Si ricorda che il Consiglio europeo il 13.12.2021, con la decisione n. 2021/2251, ha prorogato al 31.12.2024 l’utilizzo della fatturazione elettronica e ha esteso l’obbligo della stessa anche alle piccole imprese e, in particolare, ai contribuenti minimi (ex D.L. 98/2011) e ai forfetari (L. 190/2014).
Tale novità è stata recepita internamente attraverso l’art. 18, cc. 2 e 3 che ha eliminato il riferimento contenuto nell’art. 1, c. 3 D.Lgs. 127/2015, riguardante l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i minimi (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e i forfetari (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014). Eliminando l’esonero, anche i contribuenti minori devono adottare la fatturazione elettronica, con un discrimine in termini temporali a seconda dei ricavi/compensi:
  • se nel 2021 il contribuente ha conseguito ricavi o percepito compensi (criterio di cassa), ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, a partire dallo scorso 1.07.2022 ha dovuto emettere fatture elettroniche;
  • se nel 2021 ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000 euro, dovrà emettere fatture elettroniche a partire dal 1.01.2024.
Si ricorda che se il forfetario, per svariati motivi, non avesse per errore emesso fatture elettroniche, avendo superato i 25.000 euro nel 2021, può presentarle ora (con le date corrette del 2022) e avvalersi della sanatoria delle irregolarità formali e versare i 200 euro entro il prossimo 31.10.2023.
Lo Studio rimane a disposizione per affrontare questo eventuale nuovo adempimento per i clienti “minori” (minimi e forfetari).